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Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
497A14NO.900 LN 4A 1PCM 22 11/14/1997 GU 280 12/01/1997 5o9
Doc. 497A14NO.900 di Origine Nazionale
emanato/a da : Presidente del Consiglio dei Ministri
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 280 del
01/12/1997
riguardante :
AMBIENTE - Inquinamento da rumore
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Valori limite di emissione.
Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.
Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione.
Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti.
Art. 6. - Valori di attenzione.
Art. 7. - Valori di qualita'.
Art. 8. - Norme transitorie.
Art. 9. - Abrogazioni.
Art. 10. - Entrata in vigore.
ALLEGATO
Tabella A - classificazione del territorio comunale (art.
1)
Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art.
3)
Tabella D - valori di qualita' - Leq in dB(A) (art. 7)
- § -
NOTE
- § -
TESTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre
1997.
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge
26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991
che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella
seduta del 20 marzo 1997;
Considerata la necessita' di armonizzare i provvedimenti
in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite
dall'Unione europea;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita';
Decreta:
Art. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma
1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori
limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione
ed i valori di qualita', di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g)
ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi
di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata
al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art.
4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2. - Valori limite di emissione.
1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma
1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle
sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto,
fino all'emanazione della specifica norma UNI che sara' adottata con le
stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree
del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione
in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza
degli spazi utilizzati da persone e comunita'.
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti
sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore
fisse, laddove previsto, sono altresi regolamentati dalle norme di omologazione
e certificazione delle stesse.
Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.
1. I valori limite assoluti di immissione come definiti
all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte
le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente
decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime,
aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge
26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente
decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza,
individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce,
dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti
sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare
i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti
sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare,
nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente
decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.
Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione.
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti
all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno
degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate
nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano
nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante
il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello
del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla rumorosita' prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime; da attivita' e comportamenti non connessi con
esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti
fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato
all'interno dello stesso.
Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti.
1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione
relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle
rispettive fasce di pertinenza, nonche' la relativa estensione, saranno
fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 6. - Valori di attenzione.
1. I valori di attenzione espressi come livelli continui
equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo
termine (T L ) sono:
a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente
decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5dB per il periodo
notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C
allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta
il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del
territorio dal punto di vista della rumorosita' ambientale. La lunghezza
di questo intervallo di tempo e' correlata alle variazioni dei fattori
che influenzano tale rumorosita' nel lungo termine. Il valore T L , multiplo
intero del periodo di riferimento, e' un periodo di tempo prestabilito
riguardante i periodi che consentono la valutazione di realta' specifiche
locali.
2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.
7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di
uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad
eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento
devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera
b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano
alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
marittime ed aeroportuali.
Art. 7. - Valori di qualita'.
1. I valori di qualita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera
h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D
allegata al presente decreto.
Art. 8. - Norme transitorie.
1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti
dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri l marzo 1991.
2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma
1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello
stesso articolo.
3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.
3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione
e le modalita' di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato
B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
Art. 9. - Abrogazioni.
1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto
sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
Art. 10. - Entrata in vigore. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
ALLEGATO
Tabella A - classificazione del territorio comunale
(art. 1)
| CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe
le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate
al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. |
| CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente
da traffico veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con
limitata presenza di attivita' commerciali ed assenza di attivita'
industriali e artigianali. |
| CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densita' di popolazione, con presenza di attivita' commerciali,
uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza
di attivita' industriali; aree rurali interessate da attivita' che
impiegano macchine operatrici. |
| CLASSE IV - aree di intensa attivita' umana: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densita' di popolazione, con elevata presenza di attivita' commerciali
e uffici, con presenza di attivita' artigianali; le aree in prossimita'
di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa
classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita'
di abitazioni. |
| CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa
classe le aree esclusivamente interessate da attivita' industriali
e prive di insediamenti abitativi |
Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
classi di destinazione d'uso
del territorio
_____________________________________
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tempi di riferimento
_________________________
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diurno
(06.00-22.00)
___________
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notturno
(22.00-06.00)
____________
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I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attivita' umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali
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Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art.
3)
classi di destinazione d'uso
del territorio
_____________________________________
|
tempi di riferimento
_________________________
|
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diurno
(06.00-22.00)
___________
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notturno
(22.00-06.00)
_____________
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I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attivita' umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali
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Tabella D - valori di qualita' - Leq in dB(A) (art. 7)
classi di destinazione d'uso
del territorio
_____________________________________
|
tempi di riferimento
_________________________
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diurno
(06.00-22.00)
___________
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notturno
(22.00-06.00)
_____________
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I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attivita' umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali
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